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NO, NO e poi NO all’attentato alla Costituzione
Di Antonio Mellone (del 10/10/2016 @ 21:42:15, in NohaBlog, linkato 1935 volte)

Avete provato per caso a leggere l’articolo 70 della nuova carta (igienica) costituzionale?

Un vero capolavoro, un’opera di Manzoni: Piero, s’intende, non Alessandro, la cui opera principale è racchiusa in alcune scatolette, 90 barattoli per la precisione, conservati in diversi musei d’arte contemporanea dislocati in tutto il mondo.

Ebbene, l’articolo 70 è l’emblema sommo di questa schizzoforma.

Il vecchio articolo, con 9 parole (“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere”) illustrava l’iter di formazione delle leggi; il “nuovo”, che riporto integralmente nel poscritto, con 439, più che l’iter il vater.

Eppure lo sanno anche i bambini delle elementari che una Costituzione dovrebbe essere semplice, chiara, accessibile a tutti (e non soltanto ai legulei alla dottor Azzeccagarbugli, deboli con i forti e stronzi con i deboli).

La Costituzione di una Democrazia degna di questo nome non può essere nevrotica, tecnicistica, verbosa, labirintica, incomprensibile (anche agli stessi suoi estensori, anzi stenditori), né può presentarsi con mille esasperanti rinvii ad altri articoli e ai rispettivi commi, come invece è la Boschi-Verdini-Benigni, un'accozzaglia di locuzioni bisbetiche e contorte che manco il codice della strada quello della navigazione e un regolamento di condominio messi assieme. Sono certo che senza il testo a fronte non dico i suoi sostenitori (figurarsi), ma nemmeno i suoi autori sarebbero in grado di spiegarla agli altri. Secondo me nessuno, dico nessuno, dei sostenitori del sì ha mai letto, arrivando sino alla fine, quest’aborto di articolo.

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Del resto si sa che chi pensa male scrive peggio. Immaginatevi come governa.

Ma il problema di questa norma non sta tanto o solo nella forma sgradevole del suo lessico, quanto nella sostanza. Questa procedura in effetti complica l’iter di formazione delle leggi in circa 10 diversi meccanismi, con conseguenti molto probabili contenziosi (e conflitti di attribuzioni) tra Governo e Parlamento, fra Camera e Senato, e soprattutto fra Parlamento e Regioni davanti alla Corte costituzionale. Tutto questo sempre a proposito di “semplificazione” sbandierata ai quattro venti.

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 Più che democrazia questa è demenza senile, anzi senatoriale.

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E’ proprio vero che questa cacoforma costituzionale ha spaccato il paese in due: da una parte quelli che votano NO. Dall’altra i soliti: che a loro volta si dividono tra i (pochi) interessati - tipo i renzini attaccati alla cadrega, e poi i Marchionne, i Briatore, i Chicco Testa, l’ambasciatore americano in vacanza, JP Morgan, la Coldiretti, altri massoni, e tutti quelli che “ce lo chiede l’Europa” - e the last but not least la moltitudine di chi non ha (mai) capito una mazza.

[continua]

Antonio Mellone

 

P.S. 1 Eccovi il nuovo (nuovo si fa per dire) art. 70. Scusateli tanto.

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.

 

Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

P.S.2 La vignetta è di Vauro, nell’attesa, sempre, di una vignetta sul tema da parte di Marcello D’Acquarica.