
Il primo in programmazione è "Popular concert", un tributo alla musica della nostra tradizione con tre musicisti molto noti nel panorama popolare del Salento.
Daniela Damiani (tamburello e voce), Ernesto Seclì (fisarmonica), Ippazio Rizzello (chitarra e voce).
Una serata di gioia e condivisione.
Dunque musica, sorrisi e buon cibo preparato dalla nostra @Sandrastorieincucina
E...chi vuol portare il proprio strumento è benvenuto.
Start ore 21.00
VI ASPETTIAMO
Levèra
Punto 1) INCOMPATIBILITA’ CON IL CONTESTO PRODUTTIVO E PAESAGGISTICO
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica inserita nelle ultime integrazioni, al paragrafo 1.1 UBICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE a pag. 10/61, il Gestore dichiara:
[…] Il territorio … si presenta scarsamente antropizzato e povero di essenze arboree e floristiche di particolare pregio. Dal punto di vista naturalistico, dunque, sia l’area in esame che quelle limitrofe, presentano limitati caratteri di naturalità. In questo contesto anche la fauna non presenta una grande varietà di specie non essendoci un habitat naturalistico in grado di garantire il proliferare delle stesse.
Quanto riportato dal gestore nella relazione non rappresenta correttamente e adeguatamente la realtà esistente, per quanto segue:
1A. La descrizione del contesto naturalistico è sommaria e superficiale. L’antropizzazione non ha eliminato tutti i caratteri di naturalità, con riferimento alla flora ed alla fauna, che devono essere compiutamente riportati, insieme alle cautele per la loro salvaguardia.
1B. Secondo quanto riportato nelle note del verbale per la CDS del 16/06/2020 (convocazione protocollo n. 15515) dalla Soprintendenza, a proposito del territorio a nord di Collemeto:
“[…] risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato…”
1C. Molti sono i riferimenti all’area di Collemeto anche nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale nell’ambito del Tavoliere Salentino:
1D. Identiche note di importanza per una “florida” agricoltura, sono riportare nella Variante Generale di adeguamento e di aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Lecce, dove a proposito di Collemeto e Santa Barbara si certifica la presenza di: […] una florida agricoltura, specie nel settore orticolo, favorita dall'abbondanza di acque per irrigazione.
Punto 2) RICONOSCIMENTO DELLA PUBBLICA UTILITA’
Nella programmazione delle attività non risulta un piano che indichi i fornitori di zona per garantire la provenienza e lo stoccaggio dei rifiuti di diversa tipologia affinché l’impianto risulti coerente alla normativa facente capo alla “pubblica utilità”.
Punto 3) PRESUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COMUNITARIO DI PRECAUZIONE
Pur avendo il gestore ridotto di molto le tonnellate di rifiuti che transiterebbero sul territorio, da 90.000 t/a ad un totale tra pericolosi e non pericolosi pari a 24.000 t/a, la realizzazione del progetto contribuirebbe comunque ad accrescere i rischi per la popolazione.
Secondo il registro dei tumori pubblicato da Asl nel 2021, il Distretto di Galatina – rispetto al resto del Salento - risulta quello con la percentuale maggiore di patologie tumorali. In mancanza di una Indagine epidemiologica approfondita, con l’approvazione del progetto presentato da Entosal, si va contro il più elementare “principio di precauzione”. (Trattato che istituisce la Comunità europea (Versione in vigore dal 1° febbraio 2003) Sezione 1 Principi generali della legislazione alimentare; Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio - art. 7).
Si chiede che Asl riveda tale posizione sanitaria del territorio e verifichi la sostenibilità di tale impianto insalubre, anche riguardo alla qualità dell’aria e la variabilità climatica secondo quanto riportato nel “Decreto – legge 14 ottobre 2019, n.111, dove agli art. 77 e 87 quinto comma della Costituzione, che prevede misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/ce sulla qualità dell’aria […]”, Art.1; punto 2 “Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all’articolo 1- comma. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, conforma le attività di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell’aria.”
Punto 4) PRESUNTE VIOLAZIONI DEI PRINCIPI COMUNITARI DI AUTOSUFFICIENZA E DI PROSSIMITA’
Attendiamo dalla Provincia una verifica puntuale del reale fabbisogno del territorio, che accerti in particolare se esistano in provincia (e non meramente intorno all’area galatinese come indicato dal gestore nella sua stessa relazione tecnica) altri impianti che trattano la stessa tipologia di rifiuti. Si chiede più in generale che sia verificato il rispetto dei principi comunitari di autosufficienza e di prossimità, ripresi a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006, art. 182bis, considerando che il comprensorio di Galatina è divenuto oggetto negli ultimi anni di numerosi (e scriteriati) impianti di gestione dei rifiuti speciali, con una capacità di trattamento di molte volte superiore ai fabbisogni del bacino locale.
Punto 5) INAGUATEZZA DEI CONTROLLI INDIPENDENTI
Anche in questo caso – fattore costante nel quadro della regolamentazione della Regione Puglia e della Provincia di Lecce – i controlli si basano su verifiche di parte, retrocedendoli a banali passaggi burocratici, quanto invece sarebbe d’uopo venissero posti in essere in maniera decisamente più rigorosa, da enti indipendenti e con una frequenza adeguata. In definitiva il sistema di controllo sui flussi di materiali gestiti, potenzialmente molto nocivi per l’ambiente e per la salute della popolazione, appare scandalosamente inadeguato. Basti citare, ad esempio, che le verifiche sui materiali in ingresso per valutarne la conformità alla normativa (passaggio essenziale per evitare classificazione improprie e per assicurare trattamenti corretti e tracciabilità), sono limitate a 2 controlli all’anno (Relazione tecnica All. 1 del novembre 2024, pag. 16/61). Una frequenza che, unitamente all’effettuazione generalmente di parte di tali controlli, lascia, a parere degli scriventi, eccessivi margini di discrezionalità al Gestore.
Punto 6) INADEGUATA INDICAZIONE DELLE QUANTITA’ TRATTABILI
La citata Relazione tecnica del novembre 2024 riporta (pag. 18/61):
“Le quantità (di rifiuti, NdR) gestibili di ogni singolo codice, indicate nelle Tabelle, sono da ritenersi indicative e quindi superabili, ferme restando le quantità massime trattabili, giornaliere ed annue”.
Se tale criterio del tutto vago venisse irresponsabilmente accettato, il gestore sarebbe autorizzato a trattare per ogni codice di rifiuto quantità indefinite, al limite (e paradossalmente) dello stesso ordine di grandezza di quella massima consentita (24.000 t/anno). Ciò darebbe al gestore una discrezione inaccettabile e costituirebbe una palese violazione di ogni corretto principio di governo del ciclo dei rifiuti.
Pertanto, e per quanto dichiarato, le sottoscriventi associazioni ritengono l’impianto in oggetto incompatibile e assolutamente non idoneo ai luoghi e all’ambiente indicati.
LE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE
Coordinamento Civico Ambiente e Salute Prov. di Lecce (Referente: Alessandra Caragiuli)
NoiAmbiente e Beni Culturali di Noha e Galatina (Referente: Marcello D’Acquarica)
Nuova Messapia (Referente: Francesco Manni)
Associazione Italiana Medici per l’Ambiente - ISDE Italia – sez. di Lecce (Referente: Sergio Mangia)
Natural-mente No Rifiuti (Referente: Antonio Geusa)
Galatone Bene Comune (Referente: Sebastiano Zenobini)
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